Marina di Carrara, 24 dicembre 2007

Preg. Sindaco del Comune di Aulla (MS)

 

 

Oggetto: Comunicazione di servizio per evitare l’emanazione di una ordinanza istitutiva della sbarra a metri 2 di altezza e l’apposizione della relativa segnaletica stradale.

 

Riferimento: articolo pubblicato su “Il Tirreno” del 23 dicembre 2007 – cronaca Lunigiana.

 

 

Il sottoscritto Fabio Mencucci, in qualità di:

·        utente della strada residente in ……………..,

·        proprietario di autocaravan targata ………………. che sarebbe oggetto di una illegittima limitazione alla circolazione stradale dalla eventuale installazione della sbarra in oggetto,

·        membro del Gruppo Operativo dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, associazione nazionale portatrice di interessi diffusi,

INFORMA LA S.V.

che l’installazione della sbarra in oggetto è contro legge come evidenziato nella lettera prot. 0031543, datata 2 aprile 2007, del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII e lettera MINFTRA/DIP4/prot.0059453 datata 20 giugno 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII (Documento inserito nel sito internet: http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/99%20Comune%20Divieti/99%20index.htm .

In particolare quando il Ministero, in detta lettera, ricorda che: … Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo. In tali casi, l’installazione appare illegittima in assenza di altezze inferiori nella strada e/o parcheggio che ne giustifichino tecnicamente l’installazione. Inoltre, l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo è suscettibile, oltre che di limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, di compromettere la sicurezza stradale nonché di impedire e/o limitare la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc….; Tra l’altro, tale dispositivo non può essere neppure considerato dissuasore di sosta come definito dall’art. 180 del Regolamento di esecuzione, essendo un dispositivo di sicurezza (come previsto dalla circolare n. 1357 del 7.5.1985 sulla segnaletica afferente i passaggi a livello su linee elettrificate ed i cavalcavia ferroviari) da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. L’assenza di tale condizione preliminare non ne giustifica l’adozione come dissuasori di sosta.

Con la presente si riferisce che, qualora detta sbarra fosse installata, in caso di incidente con morti e/o feriti a causa di detta insidia, vi è l’invio di istanza/denuncia alla Autorità Giudiziaria chiedendo di accertare l'esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale nesso di causalità tra tale condotta e danni subiti dagli utenti (CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, n° 2131 del 6 aprile 1982,  n° 10654 del 4 Giugno 2004, n° 5445 del 14 marzo 2006, n° 14456 del 22 giugno 2006).

 

A presto leggerla, cordiali saluti da Fabio Mencucci

Membro del Gruppo Operativo della

Associazione  Nazionale Coordinamento Camperisti

indirizzo postale:  50125 Firenze  -  via San Niccolò, 21

e-mail:  fabiomencucci@coordinamentocamperisti.it

telefono 393 5295389  -  fax  055 2346925